CORSI OBBLIGATORI DEI COMMERCIANTI PER PREVENIRE RACKET E INCIDENTI SUL LAVORO

PALERMO — Emanate dall′assessore regionale alla Cooperazione e Commercio, Roberto Di Mauro, le direttive in merito alle novità introdotte, in tema di commercio, dalle normative nazionali e regionali, e dell′art. 3 della legge regionale 28 del 1999, che dispone come requisito indispensabile per l′esercizio di un′attività commerciale, l′aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale istituito, o riconosciuto, dalla Regione siciliana.
Il decreto disciplina il riconoscimento dei corsi professionali che abilitano gli operatori all′attività di somministrazione di alimenti e bevande, all′attività di agente e rappresentante di commercio e all′attività di agente per l′intermediazione d′affari.
      Il provvedimento, oltre a rileggere le precedenti normative, contiene alcune novità.
Al personale assunto stabilmente dall′ente di formazione dovrà essere applicato il contratto  nazionale di lavoro della categoria, e una parte del monte ore a disposizione dell′ente dovrà essere obbligatoriamente impiegato all′insegnamento della legislazione vigente in materia di antiracket e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le nuove regole impongono, inoltre, una particolare attenzione alle materie igienico-sanitarie, alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ed alle responsabilità di autocontrollo dell′imprenditore in materia sanitaria.
"Conoscere la normativa a favore delle vittime dell′usura - ha detto Di Mauro -, fornire informazioni adeguate in merito alla sicurezza e all′igiene, non significa solo tutela, ma anche prevenzione. Avere cognizione della realtà e del territorio in cui si opera consente di analizzare e gestire il luogo in cui si opera, valutandone gli eventuali rischi".
            I corsi abilitanti per l′esercizio dell′attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande potranno essere organizzati, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello provinciale, dagli enti costituiti dalle stesse associazioni, dagli enti di formazione professionale previsti dalla legge regionale 24 del 6 marzo 1976, dalle camere di commercio, e dagli enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi, nel cui statuto sia prevista tra i propri fini istituzionali la formazione professionale
      I corsi per agenti e rappresentanti di commercio potranno essere organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale; dagli enti costituiti dalle stesse associazioni; dall′Enasarco; dalle camere di commercio; da enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale.
      I corsi per mediatori potranno essere organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale; dagli enti costituiti dalle suddette associazioni; dalle camere di commercio; dagli enti di formazione professionale previsti dalla legge regionale 24 del 6 marzo 1976
      I soggetti autorizzati alla realizzazione dei corsi dall′assessorato al Commercio, attraverso la stipula di apposita convenzione, dovranno assicurare: strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee; il controllo sociale delle attività; l′applicazione per il personale del contratto nazionale di lavoro di categoria e di non perseguire scopi di lucro.
      Ogni corso si concluderà con un esame e scrutinio finale. Gli attestati di idoneità saranno predisposti e rilasciati dall′assessorato.