Le risposte sul potabilizzatore
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L´amico Saro Di Paola, che ringrazio per i pubblici attestati di merito che rivolge all´impegno mio e dell´intero Circolo del Partito Democratico sul problema "acqua" (e non solo), mi pone dei quesiti cui non disdegno di dare una breve ed unitaria risposta, all´uopo, basandomi sull´esame della L.36/94, la cosiddetta Legge Galli, quella che ha previsto, per il servizio idrico integrato, la istituzione degli "ambiti territoriali ottimali", con l´affidamento ad un gestore unico; APS SPA, nel caso della Provincia di Palermo.
In particolare, l´art. 15 comma 2 della predetta norma, che testualmente recita: "Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione." Aggiunge il comma 3 che "Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione."
Per legge, quindi, il gestore del servizio acquedotto, ossia APS, riscuote la tariffa e, entro trenta giorni dalla riscossione, direttamente ed autonomamente, provvede al riparto tra gli altri gestori che agiscono in forza di particolari concessioni, com´è nel caso di Sorgenti Presidiana, concessionaria del servizio di potabilizzazione. Se così è, non si comprende perché il Comune di Cefalù, che ha ceduto il servizio idrico ad altro soggetto gestore, debba continuare a svolgere un ruolo di "intermediario" ed anche di "garante", non richiesto né consentito dalla legge.
Detto ciò, va anche rilevato come l´aver mantenuto (tramite la Convenzione di Gestione approvata dall´Assemblea dei Sindaci e ratificata, in luogo dei Consigli comunali, dal Commissario per l′Emergenza Idrica, Salvatore Cuffaro) una autonoma gestione in capo alla ditta Sorgenti Presidiana, è atto che appare in contrasto con la medesima Legge Galli, che, all´art. 10 comma 3, aveva previsto la prosecuzione, sino a naturale scadenza, delle sole concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma.
Difatti, mentre (derogando alla norma) accoglie l´emendamento del Comune di Cefalù in favore della autonoma gestione del potabilizzatore (art. 14.5), la Convenzione di Gestione, all´art. 14.7, prevede la cessazione di tutti gli altri servizi affidati in concessione successivamente all´entrata in vigore della L. 36/94, con trasferimento degli impianti agli Enti Locali.
Anche su questo aspetto sarebbe opportuno aprire una riflessione.
Rosario Lapunzina