Testo di una mozione di sfiducia proposta all'attenzione di tutti i Consiglieri comunali
- Cefalù,
- Attualità,
- Redazione
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CEFALU′
Premesso
L′art. 10 della L.R. 35/1997, come sostituito dall′art. 2 della L.R. 25/2000, stabilisce, al comma 1°, che " Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati"; dispone poi, al comma 2°, che " La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l′immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell′Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all′amministrazione dell′ente con le modalità dell′articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35"
Rilevato
In data 08 ottobre 2009, i signori Abbate Giuseppe, Bonaviri Salvatore, Bracco Salvatore, Crisafi Gino, Fertitta Rosario e Lombardo Mauro, tutti Assessori presso il Comune di Cefalù, rassegnavano le dimissioni dall′incarico, su richiesta, per come si evince dalle missive dagli stessi sottoscritte, del Sindaco Giuseppe Guercio, derivandone il totale azzeramento dell′Esecutivo;
da detta epoca il Primo cittadino non ha provveduto alla ricostituzione dell′Organo, per cui la Città di Cefalù risulta priva della Giunta Municipale, e con essa, di un Vice sindaco;
Visto
L′art. 12 della legge regionale n. 7/1992, come modificato ed integrato dall′art. 40 della legge regionale n. 26/1993 e dagli artt. 8 e 15, legge regionale n. 35/1997, ed, in particolare, i commi seguenti:
comma 1, "Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all′atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall′insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.";
comma 7 "Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell′esercizio della funzione adottata secondo l′articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.". Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età".
comma 8 "Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni".
comma 9 "Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta." (Con propria sentenza il C.G.A. Regione Siciliana ha stabilito che, anche in caso di dimissioni, la sostituzione va operata nel tempo limite di sette giorni).
comma 11 "La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell′intera giunta. Sino all′insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta".
L′art. 13 della succitata legge regionale n. 7/1992, come modificato ed integrato dall′art. 41 della legge regionale n. 26/1993, il cui comma 3 prevede che "Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell′articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio".
L′art. 174 dell′ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963, come modificato ed integrato dall′art. 25, legge regionale n. 7/1992, ed in particolare il comma 1 che dispone:
"Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono depositate nella segreteria dell′ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d′atto".
Ritenuto
Che la perdurante assenza, presso il Comune di Cefalù, dell′Organo collegiale "Giunta Municipale", oltre a configurare una violazione di legge, costituisca un grave danno per la corretta gestione dell′Ente, derivandone la impossibilità di adottare tutti quegli atti di competenza dell′Organo medesimo,con gravi conseguenze e nocumento per l′erogazione dei servizi che l′Amministrazione deve offrire alla comunità;
Che la responsabilità della attuale situazione è chiaramente individuabile nella persona del Sindaco Giuseppe Guercio, cui la norma fa onere di sostituire i componenti dimissionari entro il termine ultimo di giorni sette, potendosi operare la scelta all′interno della vasta platea di quanti siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco;
Delibera
"mozione di sfiducia" nei confronti del Sindaco di Cefalù, Dottore Giuseppe Guercio, derivandone le conseguenze previste dalla legge riportata in premessa.