Antenna selvaggia a Madonnuzza - 113 cittadini interrogano il Sindaco

Questo è il testo della petizione firmata da 113 cittadini che chiedono al sindaco di Petralia Soprana informazioni preventive in merito all'enorme palo già collocato in zona Madonnuzza Salaci.
La petizione è già stata consegnata, ma il comitato, ad oggi, non ha avuto risposta

NO ANTENNE SELVAGGE !!!

I sottoscritti CITTADINI DI MADONNUZZA (Comune di Petralia Soprana), in particolare, e CITTADINI di questo mondo, in generale, presentano le seguenti osservazioni:
PREMESSO CHE
• l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come bene fondamentale dell'individuo e della collettività;
• l'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea sancisce la validità del principio di precauzione confermata nel febbraio 2003 dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'ICEMS (International Commision for Electro - Magnetic Safety);
• Il pro-memoria diffuso nel marzo 2000 dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e le linee guida elaborate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICPIRP) prevedono di evitare qualsiasi tipo di danno noto, sia a breve che a lungo termine;
• prima di procedere all'immissione sul territorio di tecnologie invasive bisogna averne dimostrato l'innocuità, essendo necessario procedere a valutazioni preventive che consentano l'applicazione del "principio di inversione della prova";
• la competenza urbanistica è di Regioni e Comuni, per quanto riguarda le antenne (Corte Costituzionale, sentenza n. 303/2003). Il potere di localizzazione dei Comuni è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ordinanza del TAR Campania, 10 novembre 2004 n. 5210) Il diritto dei Comuni di stabilire, in via urbanistica, zone nelle quali le antenne sono vietate è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ord. del Consiglio di Stato 25 gennaio 2005, n. 371), con riferimento a "zone sensibili".
• I semplici limiti di distanza non sono ammessi (Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2003). Il diritto di vietare l'istallazione di tralicci e pali per ragioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali, in base al Codice Nazionale relativo, è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: sentenza del TAR Sicilia, 22 febbraio 2005, n. 203) Il diritto dei Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è sancito dall'art. 8 della Legge 36/2001;
RITENENDO INFATTI
1. che l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche della popolazione interessata da nuovi impianti sia elevata, con valori di campo elettrico decisamente superiori agli obiettivi di qualità ed ai valori di attenzione indicati in modo precauzionale dal Congresso scientifico di Salisburgo del giugno 2000 (0,6 V/m contro gli attuali 6 V/m previsti dalla vigente normativa, dieci volte superiore!)
2. che nel 2011, la IARC ha classificato anche i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili cancerogeni per gli esseri umani.
3. che non sia stato concesso agli abitanti interessate dalla posa dell’antenna in zona Salaci-Zorba-Madonnuzza di potere presentare le osservazioni previste, il Codice delle Comunicazioni (Dlgs 259/2003) prevede infatti che ogni richiesta di impianto deve essere adeguatamente pubblicizzata (art.87, capo 4) non appena presentata, cioè, che i cittadini devono essere preventivamente informati;
4. che ai cittadini deve essere garantito il diritto all'informazione in termini pratici ed efficaci (risultando insufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio, quando e se avviene! ). Si rileva infatti che nel procedere al rilascio delle autorizzazioni amministrative all'installazione in oggetto, fino ad oggi, non sono stati interpellati i cittadini, né risulta che sia stato svolto alcun accertamento circa la presenza di soggetti sensibili abitanti vicino alle antenne (quali portatori di pace maker, bambini, persone con patologie mediche incompatibili con i campi elettromagnetici ecc.), né risulta agli scriventi che sia stato effettuato alcun accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.(art. 87, capo 1, D.Lgs.259/2003).

TUTTO CIO' PREMESSO
I sottoscritti chiedono al Sindaco e all’Amministrazione comunale di
• sospendere immediatamente l’attivazione dell’antenna sita in contrada Salaci-Zorba- Madonnuzza e di procedere alla sua rimozione, anche attraverso un’ordinanza, visto che l’art. 38, comma 2, della legge 8.6.90, n. 142 attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia, tra l’altro, di sanità;
• ottemperare alle disposizione indicate ai PUNTI 3 e 4 della presente
• di individuare siti più idonei e con minore impatto ambientale tramite una più efficace pianificazione di carattere cittadino, con intervento diretto sul Piano Regolatore. Ciò al fine di applicare il principio di cautela, non ritenendo, oggi, sufficientemente garantito il diritto alla salute degli abitanti.