Daniele Tumminello su Regolamento Cimiteriale e di Polizia mortuaria

Riceviamo dal segretario del Circolo PD di Cefalù, consigliere comunale, Daniele Tumminello ed integralmente pubblichiamo:

Al fine di fornire una corretta e completa informazione sulla modifica dell’art. 25 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia mortuaria, si riporta il testo dell’intero articolo così come modificato. (Si evidenziano in grassetto le parti che sono state inserite con gli emendamenti approvati).
Art.25
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune , al momento della morte, la propria residenza e di coloro che, ovunque deceduti, hanno avuto la residenza nel Comune per almeno dieci anni continuativi o almeno un quinto dell’esistenza in vita continuativo.
I minori, ovunque deceduti, pur non avendo avuto la residenza nel Comune, godono dei medesimi diritti di ammissione, stabiliti dal presente comma, del genitore che ne esercita la potestà;
c) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all’art. 47 del T.U. 445/2000.
Come si può notare il lavoro svolto dal Consiglio Comunale ha inteso intervenire solo a carico del testo di cui alla lettera b). Va, dunque chiarito, allo scopo di non ingenerare, data la delicatezza dell’argomento in questione, infondati timori nella popolazione, che tutti coloro che sono residenti o, indipendentemente dalla residenza, sono deceduti a Cefalù hanno diritto alla sepoltura nel nostro cimitero. Coloro che invece non hanno la residenza nel nostro Comune e sono deceduti fuori da esso vi possono trovare sepoltura a patto di avervi risieduto per almeno dieci anni continuativi o per un quinto continuativo dell’esistenza in vita.
La modifica apportata, dunque, va in direzione decisamente migliorativa rispetto al testo originario, il quale, è opportuno precisarlo, era comunque quello adottato da moltissimi altri comuni italiani. Non va trascurato, inoltre, il fatto che il presente articolo è stato formulato nel rispetto di quanto disposto all’art. 50 del D.P.R. n. 285 del 10-09-1990, in cui, da un lato si garantisce a tutti coloro che muoiono nel Comune il diritto alla sepoltura, dall’altro si stabilisce appunto il parametro della residenza come principio di ammissione per coloro che sono deceduti fuori dal territorio comunale, nella consapevolezza che gli spazi cimiteriali non sono illimitati e pertanto va fissato necessariamente un elemento di garanzia alla sepoltura innanzitutto della popolazione residente.
E’ quindi in forza di questa ragione che l’emendamento proposto dal collega Riggio ed altri, che intendeva dare diritto alla sepoltura anche a chi, a Cefalù, ha avuto il semplice domicilio, non ha avuto il parere favorevole del Segretario Comunale, motivo per cui l’aula lo ha respinto con voto negativo.
Nella speranza di aver dato un contributo di chiarezza sull’argomento, si porgono cordiali saluti.
Daniele Tumminello