Lillo Vizzini: Storica sentenza Cassazione a tutela dei risparmiatori

La settimana scorsa le Sezioni Unite hanno messo la parole “fine” ai dubbi interpretativi sull’applicazione dell’art. 30 del Testo Unico Finanza.
La questione interessa tutti coloro che, in un passato anche lontano, abbiano acquistato prodotti finanziari, o polizze aventi natura finanziaria, al proprio domicilio. Anche se il modulo contrattuale non dovesse prevedere la facoltà di esercitare il recesso, al pari di ciò che avviene per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, il contratto è nullo.
Il riconoscimento di un diritto di recesso si giustifica, in questo caso, per ripristinare l’equilibrio tra le parti del contratto; dato che l'operazione di investimento si perfeziona al di fuori della sede dell'intermediario, è logico presumere che, in simili casi, l'investimento non sia conseguenza di una ponderata decisione dello stesso investitore, ma costituisca,
piuttosto, il risultato di una sollecitazione dell’operatore bancario. Il riconoscimento della facoltà di recesso compensa, in qualche modo, il rischio che l’investitore possa fare scelte di investimento avventate.
Lillo Vizzini, presidente regionale: “Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato, così, la possibilità a coloro i quali abbiano acquistato prodotti finanziari al proprio domicilio, o in sedi diverse da quella bancaria, che intendano contestare i relativi contratti, di farlo e senza limiti di tempo.
I legali Federconsumatori sono disponibili a esaminare i contratti di investimento dei consumatori e a fornire loro la relativa consulenza.
Chiamare lo 0916173434 per fissare un appuntamento.”