Ordinanza sindacale che regola l'apertura e chiusura di pubblici esercizi

PREMESSO che il Settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinato dalla L. n. 287/91, è stato negli anni interessato da interventi di liberalizzazione.

PREMESSO CHE con D.L. n. 98 del 06/07/2011, conevertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, è stata inserita all'art. 3 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 la lettera d- bis secondo la quale non possono essere applicati alle attività commerciali ed a quelle di somministrazione di alimenti e bevande limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e città d'arte;

PREMESSO che il D.L. N. 201 DEL 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 31 dispone la soppressione delle parole: in via sperimentale e ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e città d'arte;

ATTESO pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far data dal 1 gennaio 2012 e che le Regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti entro il 28 marzo 2012;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/10/2011, n. 3644/C , con la quale si evidenzia la possibilità per i comuni di limitare le aperture die pubblici esercizi di somministrazione mediante l'adozione di provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

RILEVATO che:

il  Comune di Castelbuono sia per le specifiche caratteristiche architettoniche

e strutturali che per il numero  e le tipologie  di attività  insediate, costituisce

un luogo  ad elevata  frequentazione  da parte dei  cittadini e dei turisti  nelle 

ore serali e notturne;

tale capacità di attrazione porta gli  avventori, soprattutto  giovani, nelle ore

notturne  a  formare  assembramenti  fuori dai  locali arrecando disturbo alla

quiete pubblica e compromettendo il riposo delle persone;

l'eccessivo consumo di bevande  alcoliche  può  generare  fenomeni di micro-

criminalità diffusa che minacciano la sicurezza urbana;

che le  strutture  degli  esercizi pubblici  sono  prive di sistemi  di  isolamento

acustico, pertanto,  la  loro  vicinanza  alle  abitazioni residenziali  è  fonte  di

disturbo specie nelle ore notturne;

le Forze di Polizia presenti sul territorio, in relazione al numero del personale

in organico, non sono in grado di assicurare una adeguata vigilanza  notturna 

sul regolare svolgimento delle attività di somministrazione  ed in  particolare 

di   effettuare  i  controlli  in  materia   di   consumo  di   alcolici  a tutela della

sicurezza stradale e della vivibilità urbana;

CONSTATATO che vi è la necessità di adottare un provvedimento a tutela die valori prevalenti connessi con il diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza domiciliata nel territorio comunale, nonchè alla tutela dell'ambiente urbano e della sicurezza in connessione con l'intervenuta assenza di qualsiasi limitazione oraria delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO  opportuno disporre provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica;

    VISTO l'Art. 54, c. 4, del   D.lgs. 267/2000;

    VISTO l'Art. 34 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio  

    Comunale  n. 90 /1994;

    VISTA la comunicazione preventiva all'U.T.G. di Palermo, prot. gen. n. 13731

    del  07.09.2012, in  sservanza di quanto previsto dallo stesso art. 54, comma

    4, del Dl Lgs. 267/2000;

    ORDINA

    ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande:

 

 dal  1 ottobre al 30 giugno

  

  • nei giorni di apertura di domenica, lunedi, martedì, mercoledì e giovedì la chiusura dell'esercizio dalle ore 24.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
  • nei giorni di apertura di venerdì, sabato e prefestivi la chiusura dell'esercizio dalle ore 01.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
  • il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici dalle ore  23,00.

 

dal 1 luglio al 30 settembre   

 

  • nei giorni di apertura di domenica, lunedi, martedì, mercoledì e giovedì la chiusura dell'esercizio dalle ore 02.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
  • nei giorni di apertura di venerdì, sabato e prefestivi la chiusura dell'esercizio dalle ore 03.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
  • il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici dalle ore 01.00;
  • nei giorni 24, 25, 26 e 27 luglio e nei giorni 13 e 14 settembre, rispettivamente in occasione dei festeggiamenti di Sant'Anna e del Crocifisso, i titolari dei pubblici esercizi possono determinare liberamente gli orari di apertura al pubblico.

 

Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale e  gli altri addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;          

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.lgs. n. 104, del 02 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni, al TAR Sicilia o in alternativa  al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

 

 IL SINDACO 
F.to  Dott. Antonio Tumminello