Il comune vince la causa con l'Opera Pia
- Bompietro,
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- Mario Li Puma
La prima sezione civile del Tribunale di Palermo - Dott.ssa Giulia Maisano - con sentenza n. 2323/2012 ha accolto le domande proposte con atto di citazione del comune di Bompietro ,tramite l’avvocato Gambino, ed ha conseguentemente dichiarato non più dovuto all'Istituto di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia il contributo di ratizzo istituito con R.D. n. 2291 del 7/08/1834. Nel 2005 il Comune di Bompietro,con l’allora sindaco Franco Alleri, aveva dato il “la” alla battaglia ,poi si sono poi accodati molti altri comuni e così oggi sembra essere arrivata alla fine la telenovela che per molti anni ha contrapposto i Comuni della provincia di Palermo e l’opera pia “Principe di Palagonia” di Palermo sull’erogazione di contributi pubblici. E cosi’ oggi il comune di Bompietro ha vinto la “battaglia legale”,grazie all’avvocato Fabio Gambino che ha seguito il ricorso.
Con la medesima sentenza il giudice ha condannato l'IPAB al pagamento in favore del Comune di Bompietro dell'importo di euro . 15.434,78 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
L'IPAB è stato altresì condannato a rifondere all'amministrazione comunale le spese del giudizio liquidate in sentenza in euro 3.426,22 oltre IVA .
Occorre premettere che l'istituto di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia ha sino al 2003 beneficiato del versamento del c.d. contributo di ratizzo da parte del Comune di Bompietro; tale contributo nasceva nella prima metà del 1800 dalla necessità di fornire assistenza ai giovani ed ai bisognosi dei comuni della provincia di Palermo e veniva versato obbligatoriamente dal comune in proporzione agli abitanti dello stesso.
Durante l'amministrazione comunale di Francesco Alleri, su sollecitazione dell''allora segretario comunale Dott. Giuseppe La Greca, si assunse la decisione di non versare più detto contributo e si intraprese azione giudiziaria volta al recupero dei contributi illegittimamente versati nel corso degli ultimi 10 anni.
Il fondamento giuridico dell'azione intrapresa dal comune di Bompietro è da rinvenirsi nella considerazione che le ragioni socio politiche che avevano imposto il versamento del contributo di ratizzo nel lontano 1834 sono via via nel corso degli anni venute meno; inoltre si è evidenziato che, per quanto riguarda la disciplina normativa dell'istituto, anche se detta normativa ottocentesca non è stata mai espressamente abrogata, di fatto nel corso degli anni si sono succedute delle leggi nazionali e regionali che di fatto hanno tacitamente abrogato la previgente.
Nel corso del giudizio la difesa ha provveduto a citare le fonti normative e produrre le prove documentali a sostegno della propria difesa mentre controparte si è limitata a ribadire la tesi in virtù della quale in assenza di un'espressa abrogazione da parte del legislatore, la disciplina introdotta dal Regio Decreto del 1834 doveva ritenersi ancora in vigore e dunque la richiesta di versamento da parte dell'Istituto di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia' pienamente legittima. Come detto il Tribunale ha, invece, ritenuto di aderire alla tesi prospettata dal Comune di Bompietro.Adesso altri comuni potrebbero seguire l’esempio del Comune di Bompietro.