IMU: la nuova tassa sulla casa
- Attualità,
- Davide Bellavia
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su questa nuova tassa ed aiutare, se possibile, i lettori di madonielive.
Innanzitutto, per i pochi che ancora non lo sapessero, l’acronimo IMU sta per: Imposta MUnicipale propria (nata come Imposta Municipale Unica).
Come e quando si paga l’IMU: entro il 18 giugno va versata la primo acconto. Per l’abitazione principale il contribuente ha la possibilità di scegliere se saldare in due o tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre e la terza entro il 17 dicembre. Optando per le due rate: la prima sempre a giugno ed il saldo a dicembre.
L’IMU è un’imposta comunale introdotta con gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs N° 23 del 2011 contenente la norma che disciplina l’imposta. L’applicazione è stata anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge dalla Legge 22 dicembre 2011 N°214. La nuova imposta accorpa in un’unica tassa la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali per gli immobili non locati. L’IMU verrà applicata a tutti gli immobili, abitazioni principali e pertinenze comprese. Sono tenuti al pagamento dell’IMU il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali su di esso come: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile è la stessa dell’ICI, ovvero corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs N°504 del 30 dicembre 1992. Sono però modificati i moltiplicatori di ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini di calcolo. L’aliquota principale è pari allo 0.76%, i comuni hanno facoltà di modificare sia in aumento che in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, o addirittura fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili in locazione. Le abitazioni principali e le loro pertinenze avranno applicata un’aliquota ridotta pari allo 0.4% ed ai comuni resta la facoltà di ridurla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota sarà pari allo 0,2% modificabile in sola diminuzione dai comuni sino allo 0,1%. Vengono previste detrazioni per l’abitazione principale, una fissa pari ad € 200, ed una correlata al numero dei figli conviventi purchè di età non superiore agli anni 26 nella misura di € 50 per figlio, fino ad un massimo di € 400.
Cosa si intende con “abitazione principale”: l’abitazione in cui il contribuente ha la residenza fiscale e vi dimora abitualmente. Per i coniugi che dimorano in due abitazioni diverse l’agevolazione spetta ad un solo alloggio. I garage di pertinenza pagano gli importi della prima casa ma solo nella misura di un garage per famiglia.
Come si calcola l’IMU: determinando la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o ridotta e rapportando il prodotto alla quota ed ai mesi di possesso. Il calcolo della base imponibile è connesso alla destinazione d’uso dell’immobile ed alle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti al catasto il calcolo prevede una rivalutazione del 5% della rendita catastale, moltiplicata per il coefficiente della categoria castastale: residenza da (A/1 ad A/11 escluso A/10), i Depositi (C/2), Box e garage (C/6), Tettoie (C/7) hanno tutti come COEFFICIENTE 160.
Per fabbricati ad uso pubblico da (B1 a B/8), laboratori (C/3), fabbricati per esercizi sportivi (C/4), stabilimenti balneari (C/5) il loro COEFFICIENTE è 140. Uffici e studi privati (A/10), Banche (D/5) hanno come COEFFICIENTE 80. Per fabbricati a destinazione industriale (da D/1 a D/10 escluso D/5) il COEFFICIENTE è 60. Infine per i negozi (C/2) verrà apllicato il COEFFICIENTE di 50. Per tutti i terreni agricoli la base imponibile si determina dal Reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per COEFFICIENTE 130, se il possessore risulta coltivatore diretto o imprenditore agricolo scende a 110.
La quota determinata come appena detto dovrà essere rapportata alla quota di possesso ed ai mesi di possesso. Viene imputato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Per tutti i locatori di fabbricati di tipo residenziale è previsto un dimezzamento dell’aliquota ma a partire dal 2015. Per chi concede in comodato d’uso un appartamento ad un parente stretto non è più possibile ottenere l’aliquota agevolata.
Ulteriori agevolazioni sono previste per disabili ed anziani che vivono in case di cura ed ospizi e per gli italiani residenti all’estero e possiedono una sola casa in Italia a patto che i comuni si facciano carico dell’agevolazione.
Davide Bellavia