Ecco cosa cambia per le prossime elezioni amministrative - PARTE SECONDA
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E’ stata approvata a fine marzo 2011 dall’Ars la nuova legge elettorale siciliana. Tante le novità introdotte nel testo, già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione: dal cosiddetto voto confermativo, l’obbligo per gli elettori di indicare separatamente la lista e il candidato sindaco prescelti, ai nuovi sistemi elettorali per la scelta dei sindaci e dei rappresentanti dei Consigli comunali. Le nuove norme elettorali entreranno in vigore a partire dal 2012. Ecco una sintesi della nuova legge elettorale.
La lista dei comuni del nostro comprensorio interessati alla tornata elettorale:
BLUFI
CACCAMO
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
CHIUSA SCLAFANI
GANGI
ISNELLO
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
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Ecco la seconda parte del documento
ART. 7 Mozione di sfiducia
La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della Provincia deve essere votata dai due terzi dei consiglieri assegnati.
Non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.
ART. 8 Elezione del Sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto con sistema a turno unico contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
La scheda per l’elezione del Sindaco è la stessa per l’elezione del Consiglio Comunale.
Il voto si esprime separatamente per il candidato Sindaco e per una qualsiasi lista per il Consiglio Comunale (anche non collegata al candidato Sindaco che si intende votare).
Il voto espresso per una delle liste di candidati al Consiglio Comunale non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto al candidato Sindaco non si estende alle liste collegate. (abolizione dell’effetto trascinamento).
E’ possibile votare per un candidato Sindaco anche non collegato alla lista per il Consiglio Comunale prescelta.
E’ proclamato Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti .
In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio.
Alla lista o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi semprechè nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50% dei voti validi.
Il premio di maggioranza previsto per la lista o per le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui le medesime liste abbiano raggiunto almeno il 40% dei voti validi.
ART. 9 Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo Presidente
Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio universale diretto ed in unico turno contestualmente all’elezione del relativo consiglio.
All’atto di presentazione della candidatura deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio circoscrizionale.
Si vota con un’unica scheda.
Il voto si esprime separatamente per il candidato Presidente e per una qualsiasi lista per il Consiglio circoscrizionale (anche non collegata al candidato Presidente che si intende votare).
Il voto espresso per una delle liste di candidati al Consiglio Circoscrizionale non si estende al candidato Presidente collegato e il voto espresso soltanto al candidato Presidente non si estende alle liste collegate.
ART. 10 Revoca del Presidente del consiglio provinciale o comunale
Nei confronti del Presidente del consiglio provinciale o comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
La mozione deve essere votata per appello nominale e approvata da almeno due terzi del consiglio.
I consigli devono adeguare i propri statuti alla superiore disposizione.
ART. 11 Relazione sullo stato di attuazione del programma
Obbligo del Sindaco a partecipare alla seduta di consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.
ART. 12 Consulta dei cittadini migranti
I Comuni istituiscono e disciplinano con proprio regolamento la consulta dei cittadini migranti previo adeguamento dello Statuto.
Le norme oggetto di modifica sono contenute nelle seguenti leggi regionali:
LR 9.5.1969 N. 14
LR 6.3.86 N. 9
LR 11.12.1991 N.48
LR 26.8.1992 N. 7
LR 15.9.1997 N.35
LR 7.11.1997 N.41
LR 16.12.2008 N. 22